Hate Speech: le indicazioni del Diritto Internazionale

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  • Articolo di Costanza Nardocci, membro di Vox Diritti

    In assenza di una definizione condivisa a livello internazionale e in accordo con la Raccomandazione elaborata in seno al Consiglio d’Europa (Recommendation no. R (97) 20 of the Committee Of Ministers to Member States of the Council of Europe on “Hate Speech”), per hate speech si suole intendere un insieme di manifestazioni del pensiero che, come si legge, “spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin”.

    Quanto alle strategie normative di contrasto del discorso d’odio, in difetto di un approccio unanime da parte degli Stati, il diritto internazionale dei diritti umani, ha optato per richiedere agli Stati di fare ricorso allo strumento penale per fronteggiare adeguatamente condotte qualificabili alla stregua di discorsi d’odio.

    In questo senso, si sono espressi la Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale che, all’art. 4 invita gli Stati a:

    “dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonchè ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche”.

    International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Adopted by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965

    Ancora, analogamente, si può citare, sempre nell’ambito delle Nazioni Unite, l’art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici secondo cui:

    “1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge”.

    International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

    A voler guardare, invece, all’ordinamento dell’Unione Europea, occorre premettere che l’Unione non si è ancora specificatamente occupata del discorso d’odio. L’unione Europea non si è sinora occupata specificatamente del discorso d’odio e difettano disposizioni normative in materia. Qualche indicazione è stata, però, offerta dalla Decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che al suo art. 1 riferisce che:

    “l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro,definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica; la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro […]”.

    DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2008